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Il vino Chianti è famoso e apprezzato in tutto il mondo, per le sue caratteristiche uniche, per il suo carattere deciso eppure conciliante nei confronti di abbinamenti gastronomici anche non strettamente aderenti alla cultura toscana.

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Vino Chianti

Storicamente il vino Chianti era un vino “povero”, da pasteggio, comunemente presente -nel fiasco- sulle tavole fiorentine. Dei documenti contabili del 1398 sono i primi che riferiscono del vino “Chianti” e ne qualificano l’origine. Risulta che il Chianti è un vino bianco che non eccelle in qualità, ciò si evince dal prezzo riportato. In alcuni documenti del 1427 troviamo, invece, che nel Chianti si era affermato il vino rosso. Da qui la storia del vino Chianti inizia la sua ascesa nel consenso anche dei palati più nobili, ed è nel Quattrocento che inizia ad essere consumato anche dai Papi.

Si ha la testimonianza, ad esempio, che papa Paolo III attorno al 1536 si sia libato del Chianti su consiglio del proprio bottigliere Sante Lancerio. Ma è nel 1716 che viene regolamenta ufficialmente, per la prima volta nel mondo, l’area di elezione e la produzione di un vino di eccellenza. Solamente dopo due secoli si avranno altri esempi di definizione dell’area di produzione per un vino pregiato. Nel 1716, dunque, Cosimo III Granduca di Toscana emana due bandi: nel primo fissava con precisione i confini delle zone vitivinicole di pregio per la produzione del vino Chianti, nel secondo si indicava una sorta di disciplinare.

E’ solamente nella seconda metà dell’Ottocento, infatti, che vengono redatte le prime opere specializzate di enologia e viticoltura grazie ad autori quali: Blasiis (1860), Lawle (1865), Pollacci (1871) e Bizzarri (1888). Ma è con Bettino Ricasoli che il vino Chianti diventa capace di tener testa ai grandi vini rossi superiori, italiani e francesi. Bettino Ricasoli era una agricoltore brillante ed appassionato, nonché ottimo enologo. Condusse numerosi esperimenti fra il 1834 e il 1837 nei vigneti del Castello di Brolio e compose l’uvaggio che ritenne il migliore per la produzione di vino Chianti. Due varietà di uve rosse, Canaiolo (5 - 10%) e Sangiovese (75 - 90%) - quest’ultimo è la vera anima del vino Chianti-; e due varietà di uve bianche, Malvasia e Trebbiano (2 - 5%) - si precisa che quest'ultima varietà di uva non era presente nell'uvaggio definito da Ricasoli. Ricasoli, come uomo politico di stato, aprì la strada al commercio internazionale del vino Chianti, che da allora iniziò ad essere esportato in vari paesi del mondo.

Il Chianti prodotto con tali criteri, infatti, non tardò ad imporsi sui mercati: nel 1860 - 1870, con Firenze capitale d'Italia, il Chianti venne commercializzato in Italia ed in Europa (soprattutto in Inghilterra). Dal 1900 al 1930 furono fatti molti tentativi per emanare una legge di tutela dei vini tipici come risposta a quei produttori con pochi scrupoli che commercializzavano vini anche fuori zona con il nome di Chianti. Si era diffusa, infatti, una produzione vinicola incontrollata, spesso di qualità assai peggiore rispetto all'originale, definita dapprima "uso Chianti", e poi proprio "Chianti". E’ nel 1924 che, per mettere fine alla confusione creatasi, un gruppo di 33 produttori della zona più antica, ovvero della "zona classica", costituì il "Consorzio per la difesa del vino tipico del Chianti e del suo marchio di origine". Il marchio raffigurava un Gallo Nero su fondo color oro, il simbolo dell'antica Lega del Chianti sorta nel XIII-XIV secolo. Infine, nel 1932, quando ormai si imbottigliava abusivamente come Chianti vino prodotto un po' dappertutto nel centro Italia, una commissione ministeriale autorizzò ad usare la denominazione "Chianti Classico" solo per qualificare la produzione enologica della zona storica e nel 1967, per effetto della legge sul riordino delle denominazioni, Legge n.930 del 1963, il Chianti Classico fu uno dei primi vini ad ottenere la Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.). successivamente, nel 1984, è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) e nel 2003 è stato pubblicato l'ultimo decreto ministeriale che apporta modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti".

Ma questa breve cronistoria del vino Chianti non può non far menzione del suo più famoso contenitore: il fiasco. Involucro in vetro, con il collo come una bottiglia, ma con il corpo ed il fondo panciuti e sferici; della capienza di 2 litri. E al fiasco si legano molte delle tradizioni fiorentine. A tal proposito non si può non ricordare un’antica arte: quella dell’impagliatura dei fiaschi. Si parla di quella “veste” -il vestito, appunto- in paglia che avvolge da metà in giù il fiasco, permettendogli di stare “in piedi” e protegge il vetro da eventuali urti accidentali. Quella paglia, ordita con sapienza ad abbracciare il fiasco, è il frutto di un mestiere antico, ormai inconsueto, di abili mani artigiane. Adesso siamo soliti vedere il vino in eleganti bordolesi, ma non dimentichiamo che quel vino ha accompagnato pranzi e cene del contado, dei lavoratori fiorentini e poi infine dei nobili, in rustici, generosi e fieri fiaschi impagliati.

Oggi la Toscana, a tal proposito, sta lavorando al recupero anche di questa antica arte, onde evitare che le tipicità che hanno contraddistinto la nostra terra non vadano perdute in un mondo, come tende ad essere quello attuale, che si va incentrando sull’uso della plastica - anche per ricoprire il fiasco- e la produzione meccanizzata. 2.2- Il vino Chianti Il Chianti D.O.C. -Denominazione di Origine Controllata- nasce con il Decreto del Presidente della Repubblica 09/08/1967 che ne definisce il Disciplinare di Produzione. La zona di produzione delimitata per legge comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. La Denominazione -prevista dal Disciplinare suddetto- “Chianti”, integrata con una delle seguenti specifiche: Classico, Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Rufina, Montespertoli. Sette delle specifiche menzionate corrispondono alle sottozone geografiche -contemplate dalla prima delimitazione del territorio: D.M. 31/07/1932- mentre l'ultima, Montespertoli, è stata riconosciuta con il Decreto 08/09/1997. La D.O.C.G. -Denominazione di Origine Controllata e Garantita, D.P.R. 02/07/1984- è da intendersi come un riconoscimento del particolare pregio del vino Chianti. Prevede per questo oltre ai controlli già inclusi nella D.O.C., anche un esame organolettico da parte di Commissioni statali di degustazione presso le Camere di Commercio e specifiche analisi chimiche; il superamento di dette prove concede il diritto ad un vino di acquisire la Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Ma è con il Decreto Ministeriale 05/08/1996, che si assiste ad un nuovo cambiamento nello scenario del vino Chianti grazie all’emanazione di due distinti Disciplinari: per i vini Chianti e per il vino Chianti Classico. Sia il vino Chianti che il Chianti Classico posseggo la D.O.C.G. Rimandando per i dettagli ai disciplinari di produzione che riportiamo di seguito, possiamo sommariamente dire che gli uvaggi fondamentali del vigneto Chianti sono: Sangiovese 75-100%, Canaiolo fino al 10%, Trebbiano e Malvasia fino al 10% (per il Chianti Classico fino al 6%) Complementari a bacca rossa fino al 10% (per il Chianti Classico fino al 15%) Inoltre, la resa massima di uva concessa per ettaro è: 90 quintali per il Chianti, 80 quintali per Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Rufina e Montespertoli, 75 quintali per Chianti Classico e Chianti Superiore.

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vino Chianti

Caratteristiche del vino Chianti

Il Chianti può essere consumato, per alcune tipologie, come vino giovane, fresco e gradevole al palato, ma è ben nota anche, per talune zone, la sua vocazione ad un medio e lungo invecchiamento, con cui matura colore, profumo e sapore inconfondibili.

Caratteristiche organolettiche: Colore: rosso rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento; Odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; Sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità; Abbinamenti e temperatura di servizio. Molte sono le tipologie di Chianti prodotte, di conseguenza, vasto è il repertorio di cibi per l'abbinamento.

I Chianti dotati di corpo sottile, fruttati, di contenuta alcolicità, sono da gustare giovani, serviti a 16°C di temperatura. Appartengono a questa tipologia i Chianti Colli Aretini, Colline Pisane e Montalbano. Il Chianti Colli Aretini è piacevolmente brioso, ed è un gradevole vino da tutto pasto; accompagna bene zuppe saporite, pesce in umido, carni alla brace, reale di manzo bollito. Il Chianti Colline Pisane è tradizionalmente leggero, dal sapore immediato da servire con zuppe, pesce in umido, carni arrosto.

Il Chianti Montalbano può essere giovane e leggero, o moderatamente invecchiato. Quest'ultimo, servito alla temperatura di 16-18°C, accompagna bene pollo in umido e carni alla griglia. Il Chianti giovane e mediamente corposo si presta ad accompagnare carni bianche saporite sottoposta a cottura prolungata in intingolo; ma, ancor meglio, si accosta a carni rosse cucinate alla griglia.

I vini dotati di buona struttura e di apprezzabile alcolicità sono da preferire invecchiati, serviti a 18°C anche se spesso uno o due gradi di temperatura in meno li rendono più bevibili. I Chianti con queste caratteristiche sono: Colli Fiorentini, Colli Senesi, Rufina. Il Chianti Colli Fiorentini si presenta equilibrato già in età giovanile: accompagna carni arrostite, petto di fagiano in salsa al vino rosso, bistecche di capriolo ai funghi. Nei Colli Senesi nascono Chianti pregiati.

Vi sono bottiglie ottime da giovani, ma la zona è conosciuta soprattutto per i vini più maturi, che si servono con manzo in casseruola e arrosti importanti. Il Chianti Rufina è particolarmente pregiato ed è da degustare a fine pasto come vino da "meditazione". A tavola si serve con brasati di manzo, lepre in salmì ed in genere con i piatti di carne più ricchi e saporiti.


Per approfondimenti sul vino Chianti: vendita vino, portale sulla compravendita del vino on line.

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Disciplinare vino Chianti

Disciplinare di produzione - Chianti DOC - D.P.R. 09/08/1967 Per chiarezza espositiva si riporta qui di seguito il disciplinare di produzione del vino Chianti, D.P.R. 09 agosto 1967, ma si ricorda che è stato integrato e ampliato dal Decreto 10 marzo 2003 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2003) che introduce la D.O.C.G anche per il vino Chianti e ne ridefinisce il disciplinare.

Per maggiori info cercare su internet ? Disciplinare: D.P.R. 09 agosto 1967 2.2.2- Disciplinare di produzione - Chianti DOCG - Decreto 10 marzo 2003 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2003) Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti". Articolo 1.

La denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” è riservata ai vini “Chianti”, già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2. I vini “Chianti” devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: Sangiovese: minimo 75%; Canaiolo nero: fino al 10%; Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente: fino al 10%. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti per il vino “Chianti” e del 20% per i vini “Chianti” con riferimento alle sottozone e alla specificazione aggiuntiva “Superiore” purché non venga superato il limite del 10% per ogni singolo vitigno e non modifichino le caratteristiche specifiche del “Chianti”, anche con riferimento a sottozone e specificazioni aggiuntive.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura. La produzione massima di uve ammesse per la produzione del vino “Chianti” non deve essere in media superiore a kg 4 per ceppo e con produzione massima di 90 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli”, i suddetti limiti sono fissati mediamente a kg 3 per ceppo e rispettivamente a quintali 80 per ettaro di coltura specializzata.

Per il vino “Chianti” Superiore la resa è ridotta a quintali 75 per ettaro. I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 viti per ettaro, e non potranno produrre mediamente più di kg 3,00 di uva per ceppo. Per il “Chianti” Superiore i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 2,2 di uva per ceppo. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione con numero di ceppi inferiore a 3.300 la produzione massima per ceppo è mediamente kg 5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – ed alle Camere di commercio competenti. Non si potranno produrre “Chianti” e “Chianti” Superiore dai vigneti iscritti all’albo dei vigneti del “Chianti Classico”.

In deroga a tale divieto è tuttavia consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino di cui all’articolo 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno del raccolto, i produttori dell’uva o del vino possano rinunciare alla specificazione “Classico” nei confronti della denominazione generale “Chianti” e in quanto esista la compatibilità per base ampelografica1. Tale rinuncia, che è irrevocabile per l’annata di riferimento, è relativa a tutta o a parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico. Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell’uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantità all’Ispettorato Repressione Frodi, alle Camere di Commercio detentrici dell’Albo del “Chianti” e del “Chianti Classico”, competenti per territorio.

Articolo 3. La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” corrisponde a quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata “Chianti”. Tale zona è delimitata come appresso: ... omissis ... Ai sensi dell’articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista. La rispondenza a tale regolamentazione ed alle relative condizioni produttive è comunque obbligatoria, anche nel caso della scelta di cui al precedente articolo 2 per la commercializzazione come “Chianti” senza specificazioni o menzioni aggiuntive.

Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Chianti” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all’uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti – unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore a metri 700, sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono conseguentemente essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi.

Qualora si faccia uso della specificazione “Superiore” o delle specificazioni geografiche per le quali sono previste caratteristiche e condizioni produttive particolari, le situazioni ambientali e di impianto dei vigneti devono essere rispondenti alle suddette caratteristiche e condizioni. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” solo a partire dal terzo anno dell’impianto e qualora portino il riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli” e con la specificazione “Superiore” solo a partire dal quarto anno.

Articolo 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

L’uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli”, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall’articolo 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentita la Regione Toscana, che le suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d’aria dal confine previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” purché nell’ambito della regione Toscana.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all’interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e per la denominazione di origine controllata e garantita “Chianti Classico”, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell’entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le sottozone, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”.

Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente, sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la Regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con riferimento alle sottozone e alla specificazione “Superiore”, situate nella/e provincia/e interessata/e e limitrofe nell’ambito della regione Toscana. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane” e “Montalbano” non potranno essere immessi al consumo anteriormente al 1 marzo dell’annata successiva a quella di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Fiorentini”, “Rufina”, e alla specificazione “Superiore” non potranno essere immessi al consumo prima del 1 settembre dell’annata successiva a quella della produzione delle uve, dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno due mesi. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con il riferimento alla sottozona “Montespertoli” non potrà essere immesso al consumo prima del 1 giugno dell’annata successiva a quella di produzione delle uve.

Articolo 6. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, dell’11% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli” e dell’11,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con la specificazione “Superiore”. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del “governo all’uso Toscano”, che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all’articolo 2, leggermente appassite. Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l’anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione “governato” – o termini consimili autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – è obbligatorio il “governo all’uso Toscano”.

Articolo 7. È consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell’uva in vino, di cui al precedente articolo 2. I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino “Chianti” originario, la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola.

Articolo 8. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rubino vivace tendente al granato con l’invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell’annata che ha subito il “governo” presenta vivezza e rotondità; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e per i vini “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane” e “Montalbano” e 12% per i vini “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Fiorentini”, “Rufina”, “Montespertoli” e con la specificazione “Superiore”; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” e 21 g/l per tutti i vini con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina”, “Montespertoli” e 22 g/l per il vino con la specificazione “Superiore”.

Articolo 9. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può aver diritto alla qualifica “riserva” purché all’atto dell’immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Montespertoli” per aver diritto alla qualifica “riserva”, dovranno essere sottoposti ad un invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia e dovranno avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%. Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” con i riferimenti alle sottozone “Colli Fiorentini” e “Rufina” l’invecchiamento previsto dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in botte e tre in bottiglia. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.

Articolo 10. Alla denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio” e simili. È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente e di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella designazione dei vini “Chianti”, anche seguiti dal riferimento ad una delle sottozone e alla specificazione “Superiore”, può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento. Per i vini “Chianti” è consentita l’immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro. L’uso della denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” non è consentito, all’atto dell’immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Chianti” all’atto dell’immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l’abbigliamento. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti” anche con i riferimenti alle sottozone e specificazioni aggiuntive, per le capacità pari o superiori a litri 0,375 è consentito l’imbottigliamento solo nella bottiglia “bordolese” fino a 5 litri e nel “fiasco toscano” fino a 2 litri. Solo per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Chianti”, senza specificazioni geografiche o aggiuntive, recipienti in vetro diversi potranno essere autorizzati dal Comitato nazionale vini, su proposta degli organismi di tutela, Consorzio o Consiglio interprofessionale, anche ai fini di eventuali periodi transitori di uso e/o di smaltimento. Qualora i vini “Chianti” siano confezionati in fiaschi, è vietata l’utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all’uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre vietato l’utilizzo dei fiaschi usati.

È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. Per il confezionamento è consentito solo l’uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacità non superiore a litri 0,375 per i quali è ammesso l’uso del “tappo a vite”. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Chianti”, deve figurare l’annata di produzione delle uve.

Vino Chianti: abbinamenti e caratteristiche

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